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REGOLAMENTO DELL’UFFICIO TECNICO

L'art. 4, comma 3, dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali (d.P.R.nn. 87 e 88 del 15.3.2010) prevede che il settore ..

Descrizione

L’art. 4, comma 3, dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali (d.P.R.

nn. 87 e 88 del 15.3.2010) prevede che il settore tecnologico degli istituti tecnici e il settore industria

ed artigianato degli istituti professionali di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei

laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione

tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Per i relativi posti, fa riferimento

a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici e

degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti in base alla tabella di cui al art. 8, comma 4,

per l’istruzione tecnica e art. 8, comma 7, per l’istruzione professionale stabiliscono che i posti relativi

all’Ufficio tecnico di cui all’articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare

nell’istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero

con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e

sulle utilizzazioni. Tali modalità sono stabilite dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni

provvisorie.

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