Descrizione
L’art. 4, comma 3, dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali (d.P.R.
nn. 87 e 88 del 15.3.2010) prevede che il settore tecnologico degli istituti tecnici e il settore industria
ed artigianato degli istituti professionali di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei
laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione
tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Per i relativi posti, fa riferimento
a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici e
degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti in base alla tabella di cui al art. 8, comma 4,
per l’istruzione tecnica e art. 8, comma 7, per l’istruzione professionale stabiliscono che i posti relativi
all’Ufficio tecnico di cui all’articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare
nell’istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero
con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e
sulle utilizzazioni. Tali modalità sono stabilite dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie.